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Quando interviene il Fondo

Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti interviene nel caso di inadempimento degli obblighi in capo alle Banche consorziate e ai soggetti cessionari dei titoli attraverso:

  • la fornitura dei mezzi al soggetto obbligato che non abbia onorato alla scadenza il debito di pagamento del rateo di interessi;
  • il pagamento del controvalore dei titoli nel caso di inadempimento dell’obbligo di rimborso del capitale alla scadenza da parte del soggetto obbligato.

Il Fondo interviene, inoltre, se l’inadempimento si verifica nell’ambito dell’applicazione delle misure di risoluzione alle banche ai sensi dell’art. 60, lett. e), f), g) ed i) del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (c.d. bail-in).

Il Fondo non interviene:

  • nel caso di sospensione temporanea dei pagamenti disposta dal commissario straordinario della banca;
  • limitatamente alla quota ceduta, in caso di cessione delle passività della banca a un soggetto terzo.

Non rientrano nell’ambito della garanzia offerta dal Fondo:

  • i titoli obbligazionari subordinati e in genere tutti quelli caratterizzati da elementi derivati o che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una prestazione ulteriore e diversa dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale;
  • i titoli detenuti dalle Banche consorziate o da altri soggetti obbligati e quelli detenuti, direttamente o indirettamente, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione delle Banche consorziate o di altri soggetti obbligati, in caso di cessione del titolo avvenuta in applicazione delle misure previste dagli artt. 40, primo comma, lett.b), 43, primo comma, lett.b), 46 del D.lgs. 16 novembre 2015, n.180.

A seguito degli interventi, il Fondo acquista i corrispondenti diritti di credito nei confronti della Banca emittente dei titoli, in relazione ai quali gli interventi vengono effettuati.